Art. 39.
(Scioglimento del consiglio regionale e rimozione del presidente della regione).

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, il consiglio regionale è sciolto quando ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge.
      2. Il presidente della regione che ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge è rimosso.
      3. Lo scioglimento e la rimozione di cui ai commi 1 e 2 possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.
      4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del presidente della Repubblica, adottato sulla base di una deliberazione del consiglio dei ministri e previo parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

 

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      5. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione composta da tre cittadini, eleggibili al consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta regionale e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio regionale. Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuare entro sei mesi dallo scioglimento.