1. Salvo quanto previsto dall'articolo 38, comma 3, il consiglio regionale è sciolto quando ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge.
2. Il presidente della regione che ha compiuto atti contrari alla Costituzione, al presente Statuto o gravi e reiterate violazioni di legge è rimosso.
3. Lo scioglimento e la rimozione di cui ai commi 1 e 2 possono essere disposti altresì per ragioni di sicurezza nazionale.
4. Lo scioglimento e la rimozione sono disposti con decreto motivato del presidente della Repubblica, adottato sulla base di una deliberazione del consiglio dei ministri e previo parere vincolante della Commissione parlamentare per le questioni regionali.